COMUNE DI REGGIO CALABRIA: ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI [MODULO]

I Giudici Popolari fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d’Assise e delle Corti d’Assise d’Appello. Ogni due anni, negli anni dispari, l’Ufficio elettorale ha il compito di iscrivere a richiesta o d’ufficio, negli Albi dei Giudici Popolari, tutti i cittadini residenti che nell’anno abbiano compiuto o debbano compiere il 30° o il 31° anno di età  e che siano in possesso dei requisiti prescritti. Quando l’Ufficio elettorale ha aggiornato gli elenchi con le nuove iscrizioni e gli elenchi delle cancellazioni di chi ha perduto i requisiti o ne abbia fatto richiesta, li trasmette al Tribunale che aggiorna gli Albi propriamente detti in suo possesso.

Modalità
Per essere iscritti all’Albo occorre presentare una richiesta scritta al Comune, Ufficio Elettorale, di residenza, allegando copia del documento d’identità e del titolo di studio, personalmente  oppure per posta,  fax od interposta persona, allegando copia di documento d’identità.
Requisiti
Albo dei Giudici Popolari per la Corte d’assise:
• residenza anagrafica nel Comune
• cittadinanza italiana
• godimento dei diritti politici
• buona condotta morale
• età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
• aver assolto alla scuola dell’obbligo.
Albo dei Giudici Popolari per la Corte d’assise d’Appello:
• residenza anagrafica nel Comune
• cittadinanza italiana
• godimento dei diritti politici
• buona condotta morale
• età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
• diploma di scuola media superiore, di qualsiasi tipo.
Esclusioni
Sono esclusi dalla funzione di Giudice Popolare:
• i Magistrati ed i funzionari in attività di  servizio appartenenti o addetti all’Ordine Giudiziario
• gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
• i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Periodo
L’aggiornamento viene effettuato negli anni dispari dal 1 aprile al 31 luglio. Una volta iscritti, non occorre rinnovare l’iscrizione.
Normativa di riferimento
Legge  10 aprile 1951, n. 287 ; Legge 405/1952, art. 3, Legge 1441/1956 art. 27.

Domamda_giudici_popolari

[Fonte: sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria]